Altezze minime interne a Roma
A Roma l'altezza minima dei locali è disciplinata dal DM 5 luglio 1975 e da il RE di Roma e il DM 5/7/1975:
| Tipo di locale | Altezza minima |
|---|---|
| Locali abitabili (soggiorni, camere, cucine) | 2,70 m |
| Locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli) | 2,40 m |
| Comuni montani (deroga possibile) | fino a 2,55 m abitabili |
Per i sottotetti e i locali con soffitto inclinato si considera l'altezza media ponderale; molti regolamenti ammettono altezze minime puntuali inferiori purché la media rispetti il limite.
Cosa aggiunge il Regolamento Edilizio di Roma
Regolamento Edilizio di Roma può precisare requisiti di aeroilluminazione, rapporti aeranti e illuminanti (RAI), e casi di deroga per il recupero abitativo dei sottotetti. Nel centro storico si applicano la Carta per la Qualità e i vincoli della Soprintendenza.
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