La regola nazionale: DM 1444/1968
A Roma, come nel resto d'Italia, le distanze minime derivano dall'Art. 9 del DM 1444/1968:
| Fattispecie | Distanza minima |
|---|---|
| Tra pareti finestrate di edifici antistanti | 10 m |
| Dai confini di proprietà (salvo diversa previsione locale) | 5 m (metà dei 10 m) |
| Dal filo stradale (strade < 7 m) | 5 m |
Il Codice Civile (Art. 873) fissa inoltre un minimo di 3 m tra costruzioni non in aderenza.
Cosa prevede lo strumento urbanistico di Roma
Le distanze possono essere più restrittive a seconda di quanto stabilito da PRG di Roma (Piano Regolatore Generale) e dal Regolamento Edilizio di Roma. Ogni tessuto o zona omogenea può prevedere allineamenti, distanze dai confini e arretramenti specifici. Nel centro storico si applicano la Carta per la Qualità e i vincoli della Soprintendenza.
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